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Matrimonio (riduzione/omissione pubblicazioni, autorizzazioni e dispense)
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Famiglia

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F | Stanza: 67

Nel caso di autorizzazione per minore età: Tribunale per i Minorenni - Ufficio Volontaria Giurisdizione



Cosa

  • PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI (RIDUZIONE DEI TERMINI ED OMISSIONE)
  • DISPENSA DAGLI IMPEDIMENTI A CONTRARRE MATRIMONIO
  • AUTORIZZAZIONE MATRIMONIO PRIMA DEI 300 GIORNI

Tribunale di Brescia - Volontaria Giurisdizione Famiglia
Tribunale per i Minorenni - Ufficio Volontaria Giurisdizione

 

Di regola il nuovo matrimonio può essere celebrato solo dopo la pubblicazione, la quale deve durare almeno otto giorni (comprendenti almeno due domeniche successive).
Gli interessati possono chiedere, per gravi motivi, la riduzione dei termini (non meno di quattro giorni) delle pubblicazioni matrimoniali.
Gli interessati possono chiedere, per cause gravissime, l’omissione delle pubblicazioni, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85 (infermità di mente), 86 (libertà di stato), 87 (parentela, affinità, adozione, filiazione), 88 (delitto) e 89 (divieto temporaneo nuove nozze) si oppone al matrimonio.


Chi

Il cittadino. Gli interessati si rivolgono al Tribunale del luogo di residenza.

Come

Il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il P.M. Con analoga procedura il Tribunale:

  • concede la dispensa da alcuni impedimenti a contrarre matrimonio (es. affinità – art. 87 nn. 3 e 5 c.c.)
  • autorizza le nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo (solo per vedove e straniere divorziate all’estero). In questi casi (1. e 2.) il decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il P.M., è reclamabile in corte d’appello entro 10 giorni dalla comunicazione e diventa efficace appunto dopo tale termine.

Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato.

  • Per ciò che concerne la minore età, premesso che i minorenni non possono contrarre matrimonio, è competente il Tribunale per i minorenni che può autorizzare per gravi motivi minori che hanno compiuto 16 anni a contratte matrimonio. In questo caso il Tribunale dei Minorenni accerta la maturità psico-fisica del minore e la gravità delle ragioni addotte; decide in camera di consiglio, sentito il P.M. e i genitori, con decreto reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione. Anche in questo caso il decreto diventa efficace dopo tale termine.

In ogni caso, ottenuta l’autorizzazione, uno degli sposi deve presentarne copia all’ufficiale dello stato civile.


Costi

 

  • 1 contributo da € 98,00
  • 1 marca da € 27,00 per i diritti forfettizzati per la notifica

Nel caso di autorizzazione per minore età ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

 


Tempi

30 - 40 Giorni

Norme

  • Art. 100 c. c. (termini pubblicazioni)
  • Art. 98 c.c. (rifiuto pubblicazioni)
  • Art. 89 c.c. (divieto temporaneo nuove nozze)
  • Art. 87 c.c. (dispensa impedimenti)
  • Art. 84 c.c. (età minore)

Note

Con analoga procedura il Tribunale:
1. concede la dispensa da alcuni impedimenti a contrarre matrimonio (es. affinità – art. 87 nn. 3 e 5 c.c.)
2. autorizza le nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo [solo per vedove e straniere divorziate all’estero]
(vedi DOMANDA )
In questi casi (1. e 2.) il decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il P.M., è reclamabile in corte d’appello entro 10 giorni dalla comunicazione e diventa efficace appunto dopo tale termine.
Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato.
3. Per ciò che concerne la minore età, premesso che i minorenni non possono contrarre matrimonio, è competente il Tribunale per i minorenni che può autorizzare per gravi motivi minori che hanno compiuto 16 anni a contratte matrimonio .
In questo caso il Tribunale dei Minorenni accerta la maturità psico-fisica del minore e la gravità delle ragioni addotte; decide in camera di consiglio, sentito il P.M. e i genitori, con decreto reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione. Anche in questo caso il decreto diventa efficace dopo tale termine.
In ogni caso, ottenuta l’autorizzazione, uno degli sposi deve presentarne copia all’ufficiale dello stato civile.