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15/01/2007 - Il 27 gennaio si inaugura l'anno giudiziario nel nuovo Palagiustizia
Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2007 nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia La solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si svolgera' il 27 gennaio presso il Nuovo Palagiustizia (link http://www.tribunale.brescia.it/palagiustizia.aspx);
avverrà in forma pubblica e solenne con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00, secondo quanto previsto nella delibera del CSM, qui di seguito riportata per estratto. La scelta vuole essere di buon augurio, perché nel 2007 Brescia possa essere finalmente dotata di una efficiente struttura giudiziaria. Estratto della delibera 13 dicembre 2006 del Consiglio Superiore della Magistratura, emessa a seguito delle innovazioni introdotte con la legge n. 150 del 2005. Omissis. L'inaugurazione nei distretti di Corte d'Appello. Relativamente
all?inaugurazione nei distretti di Corte d'Appello, essendo stata individuata nel 26 gennaio 2007 la data della cerimonia di inaugurazione presso la Corte di cassazione, la data delle inaugurazioni nei distretti sarà quella del giorno 27 gennaio. Trattandosi di un sabato l'intralcio al servizio sarà minimo,
ma, comunque, deve raccomandarsi che, al fine di consentire la più ampia partecipazione, sia disposta la sospensione delle udienze in tutti gli uffici giudiziari della città sede della Corte, salvo che per gli affari urgenti. Le assemblee avranno inizio alle ore nove e si svolgeranno senza interruzione fine
alle ore tredici. Prenderà per primo la parola il Presidente della Corte di Appello che illustrerà, nei limiti di trenta minuti, la relazione scritta. Le relazioni dei Presidenti delle Corti d'Appello, così come in precedenza le relazioni dei Procuratori generali, non hanno tanto una funzione di rendiconto
dell'attività svolta, quanto di introduzione e stimolo per il dibattito pubblico. Pertanto, seguendo la linea delle più recenti circolari, non si intende indicare alcuna specifica tematica, attesa anche la varietà
delle situazioni locali. Si ritiene tuttavia richiamare l'attenzione dei presidenti delle corti sull'esigenza di concentrare l'attenzione in modo prevalente su qualsiasi profilo dell'amministrazione della giustizia nel
distretto ritenuto rilevante, basando l'indicazione dei problemi innanzi tutto sui dati e analisi statistiche, nonché sulla più significativa giurisprudenza civile e penale del distretto.
Una parte della relazione potrebbe essere utilmente dedicata all'individuazione dello stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo, ove possibile un bilancio degli effetti prodotti. Ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. n. 916 del 1958 le relazioni dei Presidenti delle Corti d'Appello dovranno essere inviate al Consiglio superiore della magistratura. Quanto agli interventi, prima dovrà essere data la parola a coloro che rientrano nelle categorie espressamente previste dalla legge.
La durata degli interventi non potrà essere superiore a quindici minuti, ma potrà essere ridotta, in caso di un rilevante numero di richieste. Prenderanno la parola, quindi, prima i rappresentanti degli Organi Istituzionali, poi il Procuratore generale e, infine, i rappresentanti dell'Avvocatura. Poiché, come già in precedenza rilevato, può esservi una pluralità di soggetti rientranti nelle categorie normativamente previste, è necessario, per garantire una uniformità di massima delle modalità di svolgimento delle cerimonie,
indicare i criteri in base ai quali dovrà essere data la parola.
Tra i rappresentanti degli Organi Istituzionali la parola dovrà essere data per primo al rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, quindi al rappresentante del Ministro e, successivamente a tutti gli altri, secondo l'ordine di precedenze che risulta dal cerimoniale di Stato.
Tra i rappresentati dell'Avvocatura prenderà per primo la parola il Presidente del Consiglio dell'Ordine della città ove ha sede la Corte d'Appello e successivamente i Presidenti degli altri Ordini del distretto.
Il Consiglio superiore della magistratura ritiene che la natura delle cerimonie di inaugurazione, che costituiscono, pur nella solennità delle forme, un autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto tra magistrati, avvocati ed esponenti delle istituzioni, imponga di
superare gli stretti limiti delle categorie di coloro che per legge possono intervenire, in modo da consentire la più ampia partecipazione della società civile. Pertanto è coerente con questa impostazione ammettere a svolgere interventi anche altri soggetti, pur non espressamente previsti dalla legge, nei limiti di tempo assegnati all'assemblea e con l'unica condizione che la prenotazione sia effettuata entro le ore quattordici del giorno precedente l'assemblea generale e, ovviamente, nei limiti di durata delle assemblee che dovranno avere termine entro le ore tredici.
Gli interventi eventuali, confermando quanto già previsto dalle precedenti circolari, potranno essere dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, delle Associazioni di Magistrati Onorari e degli avvocati e del personale amministrativo, delle Università e degli enti locali, nonché di ogni altra associazione interessata ai problemi dell'amministrazione della giustizia.
Gli interventi dovranno avere la durata al massimo di cinque minuti. Omissis
4) le assemblee generali delle Corti d'Appello si terranno in forma pubblica e solenne il giorno 27 gennaio 2007 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00; 5) al fine di consentirne l'ordinato svolgimento dovranno essere seguiti i seguenti criteri: a) in concomitanza con le assemblee dovranno essere sospese
le udienze negli uffici giudiziari della città sede della Corte d'Appello salvo che per gli affari urgenti; b) il Presidente della Corte d'Appello illustrerà, nel limite dei trenta minuti, la relazione sull'amministrazione della giustizia; c) la relazione riguarderà prevalentemente i più rilevanti problemi dell'amministrazione della giustizia nel distretto sulla base dei dati e analisi statistiche nonché della più significativa giurisprudenza civile
e penale; una parte della relazione potrà essere utilmente dedicata alla individuazione dello stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo, ove possibile un bilancio
degli effetti prodotti; d) il rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, il rappresentante del Ministro della Giustizia, il Procuratore generale della Corte di Appello, i rappresentanti dell'Avvocatura, gli altri rappresentati degli Organi Istituzionali, possono intervenire per la durata di quindici minuti; e) possono altresì intervenire, se l'intervento è preannunciato entro le ore quattordici del giorno precedente, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, delle Associazioni dei Giudici Onorari, delle Università, delle Associazioni degli avvocati, del personale amministrativo e di ogni altra associazione interessata alle problematiche
dell'amministrazione della giustizia; f) per quanto non previsto si osserveranno le prassi locali; i consigli giudiziari sono delegati a risolvere eventuali altri problemi applicativi.