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21/12/2015 - Abolizione del pubblico registro dei falliti
La Legge Fallimentare ha previsto, all'ultimo comma dell'articolo 16, l'abolizione del Pubblico Registro dei Falliti.

In applicazione di tale previsione normativa, il Tribunale Ordinario di Brescia, con nota prot. 5716/15 del 23 giugno 2015, ha correttamente disposto, con decorrenza dall'1 luglio 2015, "la cessazione del servizio di rilascio a privati di certificazioni fallimentari dal parte della Cancelleria fallimenti del Tribunale".

Oggi le informazioni relative alle procedure concorsuali possono essere estratte solo dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio.

Appare, quindi, opportuno ricordare quali documenti, che contengano informazioni relative alle procedure concorsuali, possono essere rilasciati dal Registro delle imprese.

In premessa si rammenta che:


  • il formato e il contenuto dei certificati risciati dal Registro delle imprese è stabilito tassativamente con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico (l'ultimo emanato in data 18 settembre 2014);

  • ogni certificato contiene informazioni relative a una sola impresa;

  • i certificati contengono le informazioni relative alle procedure concorsuali ancora aperte.

  • L'utente che voglia ricostruire la posizione della singola persona fisica può, pertanto, procedere come segue:



  • individuare tutte le posizioni che lo stesso presenti quale titolare, socio, amministratore, liquidatore o altra di interesse all'interno di imprese, sia costituite in forma societaria che individuale;

  • estrarre per ogni impresa la visura;

  • ricostruire la posizione attuale della signola persona fisica;

  • sulla base di tale ricostruzione rendere al pubblico ufficiale richiedente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si ricorda che la legge di decertificazione vieta ai pubblici ufficiali di richiedere e utilizzare certificazioni rilasciate da un ufficio pubblico come quello del Registro delle imprese o quello della Cancelleria del Tribunale);

  • il pubblico ufficiale, secondo le proprie prassi operative, verificherà la veridicità della predetta dichiarazione sostitutiva presso il Registro delle imprese.La visura è un documento che fornisce la descrizione di un soggetto iscritto nel Registro delle imprese o nel repertorio economico amministrativo. Validità e scadenza non sono regolamentate da alcuna norma. Le informazioni fornite dalle visure sono suddivise in blocchi informativi, che possono essere richiesti anche singolarmente.

  • Esistono diversi tipi di visure:

  • La visura fornisce la descrizione giuridica ed economica del soggetto iscritto nel Registro delle imprese e, a differenza del certificato, non avendo valore legale, è rilasciata in carta libera.

  • In tutte le tipologie di certificato, è possibile inserire, a richiesta, la dichiarazione di vigenza ovvero la dichiarazione che accerta ovviamente nei confronti dell'impresa l'esistenza o meno di iscrizioni di procedure concorsuali di qualsiasi genere.



  • ordinaria: contiene le principali informazioni giuridiche ed economiche relative all'impresa nella fotografia attuale;

  • storica: contiene, oltre alle notizie comprese nella visura ordinaria, anche la serie storica delle notizie denunciate nel corso degli anni;

  • in lingua inglese: contiene le informazioni anagrafiche di iscrizione essenziali per le operazioni con l'estero;

  • a blocchi: contiene uno o più blocchi informativi, relativi sia a dati contenuti nella visura (ad esempio l'elenco dei soci di una società di capitali), sia a informazioni aggiuntive, (ad esempio società controllanti, partecipazioni in altre società, per le imprese individuali le partecipazioni intestate al titolare), sia la presenza di pratiche in istruttoria (ex visura di deposito).Sui certificati, pertanto, è apposta, pena nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

  • A completamento dell'informazione si ricorda che i certificati e le visure sono ottenibili con una delle seguenti modalità:

  • Si ricorda ancora che, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183). Nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più né accettarli né richiederli.



  • presso gli sportelli camerali;

  • via internet, utilizzando il servizio Telemaco, attivata l'apposita convenzione;

  • rivolgendosi ai distributori ufficiali di Infocamere: operatori professionali che hanno accesso diretto alle banche dati camerali e possonore distribuire, esponendo i propri costi, i dati acquisiti dal sistema camerale.