FAQ - Servizi del Tribunale

Cancelleria Esecuzioni immobiliari

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Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

Per le procedure esecutive immobiliari che hanno ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato.

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

Per abitazione principale deve intendersi la “ dimora abituale” cioè l’abitazione in cui il debitore ha la propria residenza effettiva alla data del 30 aprile 2020.

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

La sospensione opera d’ufficio fino al 30 ottobre 2020. Decorso tale termine tutte le attività e i termini rimasti nel frattempo sospesi, riprenderanno automaticamente senza necessità di una formale riassunzione.

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

L’istanza può pervenire dal debitore – esecutato e dal suo procuratore, dal creditore procedente che vi abbia interesse, dal custode, dal professionista delegato alla vendita, dal CTU incaricato della perizia.

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

Il debitore esecutato  non assistito da un procuratore  può inoltrare una mail al seguente indirizzo: esecuzionicivili.tribunale.brescia@giustizia.it autocertificando che l’immobile pignorato costituisce la propria abitazione principale e allegando una fotocopia della carta di identità.

La cancelleria provvederà alla verifica dell’autocertificazione anche tramite il custode o il CTU.

Il debitore esecutato assistito da un procuratore, il creditore procedente che vi abbia interesse, il custode, il professionista delegato alla vendita, il CTU incaricato della perizia  devono depositare l’istanza nel fascicolo telematico  ( non con l’invio di mail o pec).

Data di inserimento/aggiornamento: 17/06/2020

No. L’art. 54 ter della legge n. 27/2020 fa espresso riferimento solo all’abitazione principale. Per gli immobili ad uso commerciale rimane la sola possibilità della sospensione concordata con i creditori ex art. 624 bis Codice Civile.

Data di inserimento/aggiornamento: 25/06/2020

Si, secondo le seguenti alternative (andrà puntualmente sottoposta ai competenti organi della singola procedura):

1 ) in via assolutamente preferenziale dovrà proporre che le vendite avvengano secondo il modello della vendita telematica asincrona pura di cui all'art. 2, e. I, lett. h) del D.M. 26.2.2015, n. 32;

2) soltanto nell'ipotesi da reputarsi del tutto marginale in cui il professionista non sia munito delle competenze e delle tecnologie richieste per procedere secondo quanto indicato sub 1) potrà proporre che si proceda all'individuazione diretta del miglior offerente sulla base delle sole offerte depositate in vista dell'esperimento di vendita (offerta più alta; a parità di offerte prevalenza dell'offerta depositata per prima) con possibilità di rilanci nei 10 giorni successivi all'apertura delle buste, da compiersi alla sola presenza del professionista.