Magistrati

II Sezione Civile e Agraria - Materie di competenza:

Contratti e obbligazioni varie Contratti Libro II c.c. __ 1.41.001 Donazione Contratti nominati __ 1.40.035 Agenzia __ 1.40.021 Appalto di opere pubbliche __ 1.40.022 Appalto - altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) __ 1.40.002 Arbitraggio - Perizia contrattuale __ 1.40.112 Arricchimento senza causa __ 1.40.051 Assicurazione contro i danni __ 1.40.052 Assicurazione sulla vita __ 1.40.061 Fideiussione - Polizza fideiussoria __ 1.40.041 Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) __ 1.40.001 Cessione dei crediti __ 1.40.037 Deposito __ 1.40.111 Indebito soggettivo - Indebito oggettivo __ 1.40.032 Locazione di beni mobili __ 1.40.034 Mandato __ 1.40.036 Mediazione __ 1.40.038 Mutuo __ 1.40.101 Promessa di pagamento - Ricognizione di debito __ 1.40.031 Somministrazione __ 1.40.033 Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto) __ 1.40.102 Titoli di credito __ 1.40.039 Transazione __ 1.40.011 Vendita di cose immobili __ 1.40.012 Vendita di cose mobili __ 1.40.999 Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie Contratti d'opera __ 1.42.001 Prestazione d'opera intellettuale __ 1.42.002 Responsabilità professionale __ 1.42.999 Altri contratti d'opera Altri istituti e leggi speciali (limitatamente ai codici appresso indicati) __ 1.01.011 Rogatorie civili Le cause, che non rientrassero in dette materie o procedure, saranno assegnate a tutti i giudici delle tre sezioni civili. Le opposizioni a decreto ingiuntivo, che riguardano la materia delle obbligazioni e dei contratti, con esclusione di quelle da trattare con il rito speciale del lavoro e delle locazioni, continueranno ad essere distribuite, fino al prossimo monitoraggio, tra le tre Sezioni civili, secondo il numero di iscrizione a R.G. e in ragione di 2 alla Prima, delle successive 3 alla Seconda e delle successive 3 alla Terza. Con la ripartizione per materie, adottata già nell'autunno del 2004, dopo analisi e valutazioni che hanno coinvolto i presidenti ed i giudici delle sezioni, si è inteso ottenere non soltanto una specializzazione per materia dei magistrati, ma anche un’equa ripartizione dei carichi. Trattasi, peraltro, di effetti, che hanno richiesto e continuano a richiedere un attento monitoraggio almeno trimestrale da parte dei presidenti delle Sezioni per poter provvedere, ove occorra, ad un miglior bilanciamento delle assegnazioni. Nell'assegnazione delle cause i presidenti delle sezioni dovranno procedere settimanalmente ad esaminare le cause, che perverranno alle loro Sezioni, per controllare che l’assegnazione risponda alla suddetta ripartizione; poi le faranno raggruppare per udienza e disporre, udienza per udienza, secondo l’ordine numerico progressivo; quindi, le assegneranno, una per ciascuno, a tutti i magistrati della sezione, disposti per ordine di anzianità. Quanto, invece, alle (pochissime) cause non riconducibili ai codici delle materie specialistiche, il presidente del Tribunale procederà alla loro assegnazione a tutti i giudici delle tre sezioni civili, utilizzando il criterio della progressione numerica delle cause e quello dell'anzianità dei giudici. Al termine di ciascun semestre i dati numerici delle controversie saranno valutati al fine di procedere agli aggiustamenti necessari per un'equa distribuzione del carico su tutti i giudici, tenendo conto anche dell’attribuzione di specifiche competenze, diverse dal contenzioso civile; ciò, ovviamente, dovrà costituire oggetto di variazione tabellare urgente. I procedimenti in camera di consiglio, disciplinati dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., saranno assegnati dal presidente alle tre sezioni civili, in ragione delle materie da queste trattate; quanto, invece, a quelle non riconducibili ai codici delle materie specialistiche, il presidente del Tribunale le assegnerà a tutti i giudici delle tre sezioni civili, utilizzando il criterio della progressione numerica delle cause e quello dell'anzianita dei giudici. I presidenti delle sezioni provvederanno con lo stesso criterio a distribuire i procedimenti tra i giudici della sezione.