Come fare per... - Guida ai servizi


Certificazioni e dichiarazioni sostitutive

Cosa sono

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono da utilizzare solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni.

I certificati rilasciati all’interessato, a partire dai 1 gennaio 2012 devono riportare a pena di nullità la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ( art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato.
Le norme che regolano certificazioni e autocertificazioni sono state modificate dall’art 15 della L. 183/2011 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse). Con effetto dal 1 gennaio 2012, detta norma ha modificato gli art.40, 43 e 74 II co, ha introdotto l’art. 44-bis. (Acquisizione d’ufficio di informazioni), ha abrogato l’art. 41, 2° co. ed ha sostituito l’art 72 del DPR 28/12/2000 n. 445.


Quando

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000).
Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000, a partire dal 1 Gennaio 2012 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".
La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino : infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla. Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, per emissione carta di soggiorno, concessione di cittadinanza italiana etc.); il cittadino presenterà idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato. Rimane,invece, invariata la disciplina riguardante i certificati rilasciati ad uso privato. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Chi

Possono fare l’autocertificazione:

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Che cosa si può autocertificare

Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive
*1 La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)
*2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

*1 La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000)

Consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  5. stato di famiglia;
  6. esistenza in vita;
  7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  9. appartenenza ad ordini professionali;
  10. titoli di studio, esami sostenuti;
  11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  12. reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
  14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  15. stato di disoccupazione;
  16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  17. qualità di studente;
  18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  23. qualità di vivenza a carico;
  24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

*2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell’elenco sopraindicato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La normativa in discorso riguarda i rapporti fra cittadini e autorità amministrativa (sul punto vedi Cass.SS.UU. 5167/03). Le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 non sono idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti, nell’ambito del processo. La circolare 20 dicembre 1988, n.2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, sulla quale non ha inciso l’entrata in vigore del D.P.R. 445/00, ha specificato, con riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, che “tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all’autorità giudiziaria nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”.
L'art. 49 del D.P.R. 445/2000 prescrive che "i certfficati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normatíva di settore".


Misure organizzative

Ogni cancelleria o ufficio amministrativo, in ragione dell’attività e della competenza, deve provvedere a: - acquisire d’ufficio i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni - effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/00, secondo le modalità previste per le autocertificazioni (a campione ogni tre dichiarazioni iscritte in apposito registro).

IL DIRIGENTE
visto il DPR 28\12\2000 n. 445 come modificato dall’art 15 della L. 183\2011; considerato in particolare che il nuovo testo dispone che le amministrazioni certificanti devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

DISPONE
Per quanto riguarda il Tribunale di Brescia, ai fini di una efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio da parte dell’Amministrazione procedente, l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e per l’effettuazione dei controlli è il seguente:

  • Ufficio Protocollo del Tribunale di Brescia situato nel palazzo di giustizia, Via Lattanzio Gambara, 40 piano quarto stanza 67 e 66. Le richieste potranno pervenire a mezzo fax al n. 030/7672055 oppure a mezzo posta certificata alla mail prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it, in collaborazione con i responsabili dei singoli servizi di cancelleria o amministrativi. Informazioni e chiarimenti potranno essere richieste anche a mezzo telefono ai numeri 030 7672293 e 030 7672256

I responsabili di detti uffici e servizi sono tenuti a far si che la risposta alle richieste di controllo da parte delle amministrazioni avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.


Dichiarazioni non veritiere

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


Validità dell'autocertificazione

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale prevista per le certificazioni che sostituiscono.

MODULI
Vedi i file allegati:

  • Modulo dichiarazione sostitutiva certificazione
  • Modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà