Come fare per... - Guida ai servizi


Convenzioni per lavoro di pubblica utilità
Scheda aggiornata al 15/04/2020

Dove


Presso il Tribunale di Brescia

Segreteria Amministrativa della Presidenza del Tribunale

Scala F - Piano IV – Stanze n. 66 - ascensore n. 6.

Tel. 030 - 7672.256

Orari: Dal lunedì al venerdì: 8.30 - 11.30 

e-mail tribunale.brescia@giustizia.it


Cosa

Il lavoro di pubblica utilità è un'attività non retribuita a favore della collettività che il condannato deve svolgere presso Enti pubblici oppure presso Enti/Associazioni di assistenza sociale o volontariato convenzionati con il Tribunale.

La condanna al lavoro di pubblica utilità viene disposta dal giudice (direttamente o, a seconda dei casi, su richiesta dell’imputato).

Nella sezione "Moduli" è possibile visionare l'elenco degli Enti convenzionati.


Chi

Può chiedere l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità:

  • chi sia imputato del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, o di rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti; in questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria (ragguagliando Euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità); in caso di svolgimento positivo, la confisca del veicolo viene revocata, la sospensione della patente ridotta alla metà ed il reato si estingue
  • chi sia imputato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia di lieve entità e non possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; in questo caso, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata Può chiedere l’applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità:
  • chi sia imputato in procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace, puniti con pena diversa dalla sola multa o ammenda.

 

Si possono convenzionare con il Tribunale al fine di ospitare condannati ai lavori di pubblicat utilità, gli Enti pubblici oppure Enti e Associazioni di utilità sociale o volontariato.


Come

Gli Enti e le associazioni che intendano stipulare una convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità possono prendere visione del modello di convenzione disponibile nella sezione "Moduli".

L’Ente invia alla Segreteria Amministrativa del Tribunale la manifestazione di interesse con allegati lo statuto, l’atto costitutivo e copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e convenzione compilata.

Lo schema di convenzione dovrà essere integrato con le seguenti informazioni:

nelle premesse, con i riferimenti dell’ente e del legale rappresentante,

nell’art. 1, con il numero di condannati che si è in grado di gestire presso la propria struttura e l’elenco delle mansioni cui queste persone saranno destinatie;

nell’art. 3, con i riferimenti del coordinatore dei lavoratori presso la struttura (comunicando nome cognome riferimenti telefonici/email). Si fa presente che questo nominativo sarà pubblicato nell’elenco degli enti convenzionati con il Tribunale.

La convenzione in formato PDF/a sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Si raccomanda di non datare il documento. La convenzione prenderà la data della PEC con cui verrà restituita da del giorno in cui verrà restituita, sottoscritta anche dal Presidente del Tribunale.

 

Per la verifica della disponibilità di posti presso gli Enti, i difensori dei condannati a lavori di pubblica utilità dovranno mettersi in contatto direttamente con gli Enti convenzionati indicati nell'elenco presente tra gli allegati (sezione "Moduli") di questa scheda.

 

Per informazioni, contattare la Segreteria Amministrativa all'indirizzo email tribunale.brescia@giustizia.it

 


Norme

Art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada
Art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 54 D.lgs. 28/08/2000 n. 274
D.M. 26/03/2001
Art. 102 L. 689/81
L. 205/1993
Art. 165 c.p. modificato dalla L. 145/2004
Art. 224-bis L. 102/2006
Art. 666 c.p.p.