Come fare per... - Guida ai servizi


INTERDIZIONE - INABILITAZIONE - TUTELA

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 62

Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)

Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì 8:30 - 11: 30 previa prenotazione telematica da effettuare al seguente link: 

https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx

L'orario di ricevimento delle telefonate è dal lunedì al mercoledì (competenza Volontaria Giurisdizione) e dal giovedì al venerdì (competenza del Giudice Tutelare) dalle 9:00 alle 10:00.

 



INTERDIZIONE

La pronuncia di interdizione giudiziale è emessa nell’interesse di persone maggiorenni o di minori emancipati - i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi - quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

N.B. può essere interdetto (ex art. 416 c.c.) anche il minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età e la misura di interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà la maggiore età.


INABILITAZIONE

L’inabilitazione è invece prevista:

  • Per le persone maggiorenni che si trovino in condizioni di infermità di mente non talmente gravi da dare luogo all'interdizione;

          N.B.: può essere inabilitato anche il minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età e la misura di inabilitazione avrà effetto dal giorno in cui il minore raggiungerà la maggiore età.

  • Per chi – per prodigalità – espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • Per chi – per abuso abituale di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti - espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • Per i sordomuti e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia, che non abbiano ricevuto un’educazione specifica e, pertanto, che siano del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Chi

Si ricorda che il processo di interdizione/inabilitazione deve essere promosso, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato:

  • il coniuge
  • i parenti entro il quarto grado (vincolo che unisce soggetti che discendono dalla stessa persona)
  • gli affini entro il secondo grado (vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge)
  • il Pubblico Ministero.
  • dal tutore o curatore 

Tale procedimento si conclude con una sentenza del Tribunale. 

Una volta emessa tale sentenza, il tutore/curatore viene nominato dal Giudice Tutelare, venendo individuato preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

In particolare, può essere nominato tutore/curatore:

  • Il coniuge (o la persona stabilmente convivente,
  • I parenti entro il quarto grado;
  • Gli affini entro il secondo grado;

Il tutore/curatore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.


Dove si richiede

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale Ordinario di Brescia – sito in Via Lattanzio Gambara n. 40, 25121 Brescia–Cancelleria Giudice Tutelare, piano quarto, stanza 4.61

È possibile accedere in Cancelleria ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, mediante prenotazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale al link ( https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx )

Il sistema rilascerà una ricevuta di prenotazione, garantendo in tal modo una gestione ordinata, fluida e puntuale, senza code né tempi morti di attesa.

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome dell’istante/ degli istanti
  • recapito telefonico
  • indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail, essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre alla scansione del documento d'identità .


Costi

Esenzione dal contributo unificato

  • diritti di iscrizione (€ 27,00 PAGOPA)

Per il ritiro di copie:

L' importo dei diritti di cancelleria si basa sul numero delle pagine dell’atto, il tabellario dei prezzi è consultabile al seguente link: https://www.tribunale.brescia.it/guida_ai_servizi.aspx?cfp_id_scheda=374

N.B. :  Il pagamento  dei diritti di copia, di certificazione ed iscrizione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 ( Tramite PagoPA  accedendo al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp  selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO ) 

Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link:  https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC433 .

 


COME SI SVOLGE

TUTELA

 INVENTARIO:

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni dell’interdetto. L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio del soggetto interdetto.

N.B. L’inventario, così come tutti gli atti riferiti alla tutela, è esente da contributo unificato, nonché da imposta di registro.

 DOVERI DEL TUTORE:

Il tutore deve:

  • aver cura dell’interdetto;
  • rappresentare l’interdetto in tutti gli atti civili;
  • amministrare i beni dell’interdetto;
  • per quanto riguarda i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
  • procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto;
  • tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (vd “Rendiconto incapace”).
  • rendiconto finale: il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni dell’interdetto e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare, il quale potrà concedere una proroga.

 RENDICONTO

Entro il termine annuale, decorrente dall’assunzione dell’incarico, il tutore dovrà depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del soggetto sottoposto a tutela e della gestione economica, utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Tribunale di Parma. E' un obbligo di legge in capo al tutore, il quale dovrà rispettarne la scadenza (non si viene avvisati dalla Cancelleria o dallo Sportello).

 CONTENUTI DEL RENDICONTO: nel rendiconto l’amministratore fornirà per iscritto al giudice tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.

Al rendiconto andranno allegati i relativi documenti:

  • Copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della banca interessata o di Poste Italiane con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite);
  • Copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo;
  • Copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo;
  • Documentazione delle spese sostenute nel periodo rendicontato, (es. rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture / ricevute fiscali, tasse e imposte, ecc.), laddove dette spese non siano descritte quali “Movimenti Dare” nell’estratto di conto corrente bancario.

A beneficio della semplificazione e dell’alleggerimento documentale dei fascicoli, le documentazioni afferenti spese sostenute per il mantenimento del/della tutelato/a (es. scontrini per acquisto generi alimentari, vestiario, beni di prima necessità) - se e nella misura espressamente autorizzata dal Giudice tutelare - non dovranno essere allegate al rendiconto, ma dovranno essere conservate dal tutore per essere presentate su eventuale richiesta del giudice tutelare.

N.B. I documenti già presenti nel fascicolo della tutela (es. visure catastali, situazione patrimoniale del/della tutelato/a ecc.) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.

 DEPOSITO DEL RENDICONTO

Il rendiconto può essere presentato all’Ufficio del G.T. attraverso una delle seguenti modalità:

a) invio per raccomandata AR;

b) invio per posta elettronica ordinaria all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustiziacert.it con scansione del documento d’identità da allegare al testo della relazione di rendiconto;

N.B. Gli allegati devono essere scansionati in formato .pdf e non devono essere superiori a n. 3-4 file di massimo 25 pagine ciascuno. Inoltre, per agevolarne l’acquisizione nel sistema informatico ministeriale, si richiede che i file da allegare al messaggio di posta elettronica siano elencati con ordine e ben descritti nel testo del messaggio che funge da nota di deposito

c) accesso fisico alla Cancelleria attraverso il sistema di prenotazione on-line presente sul sito del Tribunale https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx .

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail essendo la posta elettronica dedicata solo alla richiesta di informazioni o alla trasmissione di eventuali istanze al G.T. che dovranno essere accompagnate sempre dalla scansione del documento d’identità.

d) Per chi è abilitato all'accesso al PCT (o sistema REGINDE) il deposito del rendiconto è effettuato per via telematica. I documenti allegati devono essere elencati e numerati nel rendiconto. Eventuali istanze di liquidazione di indennità devono essere depositate con atto separato.

N.B. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall'ufficio di tutore/tutrice.

 ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO TUTELATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE

Il tutore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:

  1. acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;
  2. riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  3. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  4. fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
  5. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere   frutti   o   per   ottenere   provvedimenti conservativi.

È invece necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero nei seguenti casi:

  1. alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
  2. costituzione di pegni o di ipoteche;
  3. stipula di divisioni, compromessi o transazioni.

A seconda del caso concreto, il Giudice Tutelare darà o respingerà l’autorizzazione ovvero trasmetterà il parere al Tribunale per la fissazione dell’udienza collegiale.

N.B.: Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.


DEPOSITI E RITIRI

Per il deposito di istanze (laddove non presentate tramite l’assistenza di un avvocato, il quale è tenuto al deposito telematico, tramite il sistema P.C.T) e per il ritiro delle copie richieste è possibile accedere alla Cancelleria del Giudice Tutelare ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO al link 
( https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx).

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line per il ritiro delle copie  si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome dell’istante/ degli istanti
  • recapito telefonico
  • indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC
  • Numero di ruolo R.G.V.G. della tutela/curatela
  • Numero di copie richieste.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail.


Norme

  • Artt. 343, 424 e segg. c.c.
  • Artt. 414 e ss. del Codice Civile;
  • Artt. 712 e ss. Del Codice di Procedura Civile